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Novità del modello 730/2024

Nel 2024, il modello 730 presenta alcune novità importanti, che riguardano sia la modalità di presentazione che i contenuti della dichiarazione. Vediamo quali sono le principali novità del modello 730/2024 e come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e dei pensionati.

Cos'è il Modello 730 e a chi si rivolge

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che possono presentare i dipendenti e i pensionati, senza dover ricorrere al modello Unico. Il modello 730 consente di dichiarare:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni)
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

Nel modello 730, il contribuente può inserire tutte le spese detraibili e deducibili sostenute per sè e per i prorpi familiari a carico. Le spese detraibili sono le spese che si sottraggono, in percentuale, dall’imposta lorda, mentre le spese deducibili vengono sottratte dall’ammontare del reddito complessivo.

Da quest’anno è possibile presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Perché conviene il Modello 730

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Come presentare il modello 730

Il contribuente può scegliere di presentare il modello con la dichiarazione precompilata che viene messa a disposizione del contribuente dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile. In questo caso, può accedere al modello 730 precompilato tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa può scegliere di presentarlo al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre, direttamente all’Agenzia delle entrate (nel caso di precompilato), al Caf, al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

Quali sono le novità del modello 730/2024

Nel 2024, il modello 730 presenta alcune novità importanti:

  • Ampliamento della platea del modello 730. Ora può essere utilizzato anche per:
    • comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni;
    • dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
    • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
  • A seguito dell'uscita dell'Assegno Unico Universale le detrazioni per i figli a carico spetteranno solo per i figli con 21 anni o più nell’anno di imposta. Dall’anno di imposta 2023 inoltre non troveranno più applicazione le maggiorazioni previste per i figli di età inferiore a tre anni e per i figli disabili e non verrà più riconosciuta l’ulteriore detrazione prevista per i nuclei con più di tre figli a carico. I dati dei figli minorenni dovranno comunque essere indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
  • Dall’anno di imposta 2023, nel caso di redditi non superiori a 50.000, le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e delle attività possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, con tetto massivo del 25% del reddito percepito nell’anno per il lavoro svolto.
  • È ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
  • Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
  • A seguito della riforma del lavoro sportivo, per l’anno di imposta 2023, sono state introdotte le tipologie reddito 8 e 9. Tali codici permetteranno di gestire la detassazione di euro 15.000 prevista per le retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
  • Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare per una rateazione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica invece la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.
  • Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (bonus mobili) è sceso da 10.000 euro a 8.000 euro.
  • Viene ripristinata la detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
BANNER 730 2024 verde