Somministrazione di lavoro: Limiti e Vantaggi per Aziende e Lavoratori
Il contratto di somministrazione nasce per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, da un lato, e superare le difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro. In questo post ti spiego le caratteristiche principali di questo tipo di contratto e come, a determinate condizioni, può permettere assunzioni illimitate.
Cos'è la somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione coinvolge tre distinti soggetti, agenzia di lavoro, utilizzatore e lavoratore e consiste nella fornitura di personale da parte dell'agenzia autorizzata (c.d. somministratore) a un soggetto che ne ha bisogno (c.d. utilizzatore).
Il lavoratore (c.d. somministrato o in somministrazione) è assunto dall'agenzia e inviato in missione presso l'utilizzatore per svolgere la sua attività sotto la direzione e il controllo di quest'ultimo.
Si tratta quindi di un rapporto complesso, che prevede due distinti contratti:
- il contratto commerciale di somministrazione, tra somministratore e utilizzatore, che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ripartizione poteri e obblighi datoriali
- il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall'utilizzatore, che decide le modalità e gli orari di lavoro;
- il potere disciplinare è riservato al somministratore, che deve essere informato dall'utilizzatore degli eventuali comportamenti scorretti dei lavoratori;
- gli obblighi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute sono a carico del somministratore, salvo diversa previsione contrattuale che li attribuisca all'utilizzatore;
- la retribuzione viene versata dal somministratore al lavoratore e rimborsata dall'utilizzatore al somministratore oltre agli oneri previdenziali;
- l'utilizzatore è responsabile in solido con il somministratore per il pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali ai lavoratori;
- l'utilizzatore è responsabile per i danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Somministrazione a tempo indeterminato
La somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è concluso il contratto (con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5).
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
In questo caso il lavoratore ha diritto a un'indennità di disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un soggetto utilizzatore. L'importo dell'indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 34, comma 1).
Somministrazione a tempo determinato
Per il contratto di somministrazione a tempo determinato valgono le stesse regole dei contratti a termine, ad eccezione delle previsioni sui diritti di precedenza, sulle previsioni relative ai termini fra più rinnovi contrattuali e sulla percentuale massima di lavoratori a termine.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei citati contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Assenza limiti
È esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori:
- disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali
- lavoratori svantaggiati. Rientra chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- lavoratori molto svantaggiati. Rientra chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
- lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato".
Forma del contratto
Il contratto di somministrazione deve avere forma scritta, in mancanza è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Devono essere indicati gli elementi essenziali, quali gli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia, numero di lavoratori, rischi per la salute e sicurezza, data di inizio, durata, mansioni, inquadramento, luogo e orario di lavoro nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati.
Sono nulle eventuali clausole dirette a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore.
Divieti
Il contratto di somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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