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Dimissioni per fatti concludenti

In caso di assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal contratto collettivo, il rapporto di lavoro sarà risolto senza ricorrere alla procedura di dimissioni telematica

Dimissioni per Fatti Concludenti: La Nuova Normativa e le Indicazioni dell'INL

Con l'entrata in vigore della Legge n. 203 del 2024 (Collegato Lavoro), sono state introdotte nuove disposizioni per quanto riguarda la possibilità di licenziare per assenza ingiustificata. Questa normativa mira a semplificare le procedure e a contrastare il fenomeno delle assenze strategiche che inducono necessariamente il datore di lavoro all'apertura di un procedimento disciplinare

Le novità normative

L'articolo 19 della Legge n. 203 del 2024 introduce il comma 7-bis dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che disciplina le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore. In particolare, se l'assenza è protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può ritenere il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore.

La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 579 del 2025

Per chiarire le modalità di applicazione di questa normativa, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025. Questa fornisce indicazioni operative sulla procedura da seguire e un modello standard di comunicazione per i datori di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a inviare una comunicazione alla sede territoriale dell'INL competente, preferibilmente tramite PEC, e dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

L'INL, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può avviare accertamenti per verificare l'effettiva assenza del lavoratore e le sue eventuali giustificazioni. Se l'assenza è ingiustificata e il lavoratore non dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore.

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