Scopri chi può beneficiare dell'Assegno di Inclusione (ADI) e come funziona questo strumento di sostegno economico
L'Assegno di Inclusione (ADI) è un sostegno economico che mira ad aiutare le persone in situazione di vulnerabilità economica. È un beneficio erogato dall'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e ha l'obiettivo di garantire un reddito minimo alle famiglie bisognose.
Questo strumento di sostegno economico è stato introdotto dal Decreto Lavoro 2023 e prevede misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.
L'Assegno di Inclusione è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 ed è destinato alle famiglie in possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L'Assegno di Inclusione è destinato alle famiglie che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
Requisiti soggettivi
Requisiti economici
Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
Requisiti patrimoniali
Ulteriori requisiti
Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il parametro della scala di equivalenza, è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
Il contributo economico è erogato attraverso la "Carta di inclusione", con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF).
Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.
Non ha diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione.
L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale.
I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.
Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche: